CASSAZIONE RIBADISCE NO INTERMEDIAZIONE

"E' necessario che sia lo scommettitore a utilizzare personalmente l'apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco, senza potersi avvalere dell'ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione dei medesimi dati all'agenzia concessionaria". Lo ribadisce la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che si è pronunciata su un ricorso riferito a un sequestro preventivo operato dal GIP di Catania (poi confermato anche dal Tribunale del Riesame), dei pc di un bar aeroportuale in cui, stando alle ipotesi accusatorie, si esercitava attività di intermediazione. Per non incorrere in sanzioni - chiarisce la Cassazione - il gestore di un locale deve solo mettere a disposizione dello scommettitore le apparecchiature senza indicare la scelta dell'evento su cui giocare o raccoglierne la prenotazione.